Art. 17.
(Ripartizione dei proventi tra produttore e Istituto).

      1. Tutti i proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale del film vanno, in prima istanza, a coprire il 55 per cento dei costi di produzione a carico del produttore, o il 50 per cento nel caso di coproduzione con soggetti appartenenti ad altri Stati membri dell'Unione europea, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15.
      2. I proventi di cui al comma 1 sono successivamente ripartiti come segue:

          a) il 70 per cento all'Istituto e il 30 per cento al produttore, fino al completo recupero da parte dell'Istituto della propria quota di partecipazione;

          b) il 30 per cento all'Istituto e il 70 per cento al produttore, dopo il completo recupero da parte dell'Istituto della propria quota di partecipazione.